mercoledì 12 dicembre 2007

RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE. FINI HA RAGIONE!!!!!!


Il dibattito politico sulla riforma delle legge elettorale si anima sempre più.

Il nostro Presidente Gianfranco FINI, secondo un'agenzia dell'ADNKronos,durante il confronto sulle riforme con il segretario del Pd Walter Veltroni, in corso in questo momento al Palazzo Wedenkind, ha espresso un giudizio negativo poichè nel testo non c'e' l'obbligo del vincolo di coalizione che e' l'unico in grado di evitare che venga archiviata la stagione del bipolarismo che l'italia ha conosciuto in questi ultimi 13 anni.Proprio ieri sera nel corso della trasmissione Ballarò è stato illustrato un sondaggio da cui emergeva chiaramente che la stragrande maggioranza degli italiani vogliono conoscere, prima di andare a votare,le alleanza che sostengono la coalizione.

Per Alleanza Nazionale indicare le alleanze prima del voto è una questione dirimente.I cittadini hanno tutto il diritto di avere una legge chiara e trasparente. Basta inciuci, megalomanie, personalismi, linciaggi ad personam, ma soprattutto basta di considerare gli italiani come un popolo di fessi.

Riportiamo testualmente il comunicato stampa del senatore Enzo Bianco , Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato.

Si tratta di un sistema elettorale proporzionale, fondato sulla distribuzione dei seggi in base ai voti di lista ottenuti nelle circoscrizioni, da prevedere in numero superiore a quello determinatodalla legge vigente; i seggi sono attribuiti per metà in collegi uninominali e per l’altra metà su liste concorrenti di candidati, senza voto di preferenza. Le liste di candidati e i candidati nei collegi, presentati da ciascun partito o movimento politico organizzato, formano un unico "gruppo di candidati" nell’ambito della circoscrizione, fatta salva la possibilità di candidature individuali nei collegi uninominali.

Il testo propone due alternative di scelta per l'elettore: nella prima (IPOTESI A), l'elettore dispone di due voti, l'uno per il candidato nel collegio uninominale, l'altro per la lista circoscrizionale, voto che può essere evidentemente anche "disgiunto"; nell'altra possibilità (IPOTESI B), l’elettore dispone di un solo voto, valido sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista circoscrizionale ad esso collegata.

Questa formula garantisce un pieno recupero del rapporto diretto di scelta tra elettori ed eletti: sia per effetto dei collegi uninominali sia perché sono eliminate le candidature plurime. Chi si presenta in una lista circoscrizionale non può presentarsi in un'altra ma può presentarsi anche in un singolo collegio uninominale.

Alla ripartizione dei seggi sono ammesse le liste circoscrizionali che, nella somma dei voti ottenuti in tutte le circoscrizioni, conseguono una percentuale pari almeno al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi; quando una lista non consegua quella percentuale nazionale ma ottenga almeno il sette per cento dei voti validi in cinque circoscrizioni è comunque ammessa al riparto dei seggi. Saranno inoltre previste misure di salvaguardia per l’elezione di rappresentanti dei territori di insediamento delle minoranze linguistiche.

Una volta individuate le liste ammesse, l’attribuzione dei seggi si compie a livello circoscrizionalee si realizza con il metodo d’Hondt (ovvero dividendo per 1, 2, 3, … il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in ambito circoscrizionale). Gli eletti nei collegi sono compresi nel numero complessivo di seggi attribuito con metodo proporzionale alle liste circoscrizionali. In ogni caso, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale risultano eletti senz’altro, anche se fanno parte di gruppi di candidati le cui liste circoscrizionali, nel complesso, non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti a livello nazionale o il sette per cento in cinque circoscrizioni.

Come si intende, il sistema è simile a quello vigente in Germania, con alcuni adattamenti, derivanti in primo luogo da vincoli costituzionali.

Quando una lista di candidati sia insufficiente a coprire i seggi ottenuti nella circoscrizione, si ricorre ai candidati nei collegi appartenenti allo stesso gruppo che hanno conseguito le maggiori cifre individuali.

In conformità all’articolo 51 della Costituzione, si prevede che il numero massimo di candidati dello stesso sesso, per ciascun gruppo di candidati (presentati nelle liste e nei collegi e tra loro collegati), non possa eccedere i due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, mentre le liste di candidati debbono essere formate in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

Infine, ma non da ultimo per rilevanza politica, si prevede che ogni partito, nel depositare il contrassegno, debba presentareun programma di Governo, a titolo proprio o in coalizione con altri partiti con vincolo di reciprocità, nonché, con le stesse modalità, indicare il nome della persona da sottoporre al Presidente della Repubblica, in esito alle elezioni, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale opzione è coerente a una esperienza di competizione bipolare assimilata dagli elettori e apprezzata anche nelle elezioni territoriali (locali e regionali) perché affida agli stessi elettori una possibilità di scelta, o almeno di consapevolezza, proiettata anche sugli equilibri di Governo conseguenti alle elezioni. Allo stesso tempo, il suocarattere non vincolante corrisponde a una nuova sensibilità, anch'essa assai avvertita, di trascorrere da un bipolarismo "ingessato" a un bipolarismo di nuova concezione, fondato su scelte libere e non su contrapposizioni pregiudiziali né sulla rinuncia a identità programmatiche e culturali.

Quanto al sistema di elezione del Senato, si distingue da quello previsto per la Camera in quanto esso è fondato su un computo regionale dei voti sia per l’ammissione delle liste che superano la soglia di sbarramento del cinque per cento, sia per la ripartizione dei seggi in ragione proporzionale. Ciò in conformità al noto vincolo costituzionale che esige una base regionale di elezione. Per il resto, si applicano le regole, con gli opportuni adattamenti, già illustrate per l’elezione della Camera dei deputati.

Una riforma elettorale funzionale, infine, deve avere quale obiettivo primario quello di favorire un assetto politico e istituzionale fondato sul rispetto della volontà degli elettori e sulla ricerca della stabilità di Governo: a questo scopo essa va necessariamente integrata da limitate ma efficaci misure di revisione costituzionale, con particolare riguardo alla cosiddetta sfiducia costruttiva, da modifiche ai Regolamenti parlamentari che assicurino in primo luogo la conformità tra la formazione dei Gruppi parlamentari e l’articolazione tra gli attori della competizione elettorale, nonché da interventi in tema di contributi ai Gruppi parlamentari e di rimborsi delle spese elettorali, diretti al medesimo scopo.

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2 commenti:

Anonimo ha detto...

Fini non ha mai ragione, perché ha tradito.

Progetto L'Aquila ha detto...

Sarebbe interessante capire chi ha tradito. Semmai sono altri che hanno tradito